Statuto
ARTICOLO 1 E’ costituita, ai sensi del Libro Primo del Codice Civile, un’associazione denominata “ALEXANDRIA – cultura e sviluppo del Mediterraneo”.
ARTICOLO 2 L’associazione ha sede in Siracusa.
ARTICOLO 3 La durata dell’associazione è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 Dicembre 2030 e viene prorogata, di dieci anni in dieci anni, salva apposita delibera di scioglimento, nei 60 giorni successivi alle scadenze suddette, da parte dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto.
OGGETTO E FINALITA’ ARTICOLO 4 L’associazione, che non ha fine di lucro, opera nei settori della cultura, dell’istruzione e formazione, dell’ambiente, del turismo, del tempo libero e dello sport.
Si prefigge, in particolare, di promuovere, sviluppare e sostenere le attività di informazione, divulgazione e quelle didattico-formative rivolte al supporto dei processi educativi e formativi e di crescita culturale in senso lato, dei processi di sviluppo turistico, di quelli riguardanti lo sviluppo dell’educazione ambientale, a favorire le pari opportunità, alla tutela dei soggetti e delle componenti della popolazione in situazioni di disagio sociale, a contribuire al processo di educazione alla legalità, con particolare riferimento alle realtà di sottosviluppo esistenti nel nostro paese ed in tutte le aree degli Stati Nazionali, compresi quei paesi definiti in via di sviluppo, di preferenza aventi uno sbocco territoriale sul Mare Mediterraneo.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione può:
· promuovere ed attuare studi e ricerche, organizzare corsi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, mostre, esposizioni, nonché conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese;
· avviare, organizzare e gestire iniziative e manifestazioni culturali, turistiche, sportive e del tempo libero, a tutti i livelli;
· promuovere ed attuare itinerari didattici, quali supporti specialistici ai percorsi d’istruzione previsti dal sistema scolastico pubblico e privato;
· promuovere ed attuare itinerari culturali, naturalistici, sportivi, con riferimento alle diverse tipologie dei flussi turistici esistenti;
· agire per favorire l’inserimento, anche attraverso la loro formazione, di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione, negli ambiti professionali legati alle attività culturali, turistiche, del tempo libero e dello sport;
· promuovere, nell’ambito delle attività descritte ai punti precedenti, iniziative tendenti a favorire le pari opportunità;
· progettare e gestire interventi mirati alla formazione di figure professionali specifiche nel settore della cultura ed in quello del turismo, nonché tendenti a realizzare la “crescita qualitativa” degli operatori nel settore dell’educazione ambientale e motoria, anche all’interno del sistema scolastico;
· progettare e gestire stages formativi e di aggiornamento rivolti a operatori del settore della cultura, del settore turistico, del tempo libero e dello sport, pubblico e privato, stimolando gli scambi su iniziative analoghe provenienti da altre realtà territoriali, anche estere;
· partecipare, con le proprie competenze e capacità, alle iniziative, alle organizzazioni, agli interventi di altri enti, società e associazioni, riguardanti le attività di cui ai precedenti punti;
· promuovere ed attuare scambi socio-culturali giovanili internazionali nei temi della cultura, del turismo, del tempo libero e dello sport;
· individuare risorse e strumenti normativi presenti nelle legislazioni, comunitaria e non, per lo sviluppo delle aree depresse, e promuoverne l’attuazione;
· promuovere la creazione di centri di documentazione e informazione sulle pubblicazioni e sugli studi riguardanti le attività culturali, quelle turistiche, del tempo libero e dello sport ai vari livelli, formare poli di informazione e documentazione sulle legislazioni in materia di cultura, di turismo, tempo libero e sport, promuovere ed organizzare dibattiti e seminari di lavoro sui temi anzi accennati.
SOCI
ARTICOLO 5
L’associazione ha le seguenti categorie di soci:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari.
ARTICOLO 6
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.
ARTICOLO 7
Sono soci ordinari coloro che si iscrivono per partecipare alle attività sociali.
L’ammissione del socio ordinario nell’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
· presentazione della domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente e da almeno due soci;
· pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
· accettazione senza riserve del presente Statuto.
Entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo decide in merito all’accettazione della domanda, ed in caso di rigetto lo motiva con criterio insindacabile.
ARTICOLO 8
Sono soci onorari coloro che, distintisi per meriti culturali o sociali, desiderano portare il proprio contributo alle attività dell’associazione.
Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
I soci hanno diritto:
· di frequentare i locali dell’associazione;
· di usufruire delle strutture sociali e dei servizi approntati dall’associazione nei settori di cui al superiore articolo 4 del presente Statuto, con le modalità ed i limiti che saranno eventualmente dettati in apposito regolamento;
· di proporre iniziative e presentare lavori che, se ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo, potranno essere sostenuti e divulgati dall’associazione.
All’atto dell’iscrizione i soci, per contro, si impegnano a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività dell’associazione.
ARTICOLO 10
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o morosità.
Le dimissioni vanno presentate al Consiglio Direttivo.
Lo stato di morosità viene deliberato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALI
ARTICOLO 11
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi di manifestazioni, convegni, mostre ed ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento dello scopo sociale;
c) da contributi sia da parte di Enti che di privati;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il Consiglio Direttivo determina annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa.
E’ comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali.
I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, ad eccezione che per causa di morte.
ARTICOLO 12
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio dovranno essere predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’esercizio successivo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 13
Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori.
L’ASSEMBLEA
ARTICOLO 14
L’assemblea dell’associazione, costituita dai soci fondatori ed ordinari, è l’organo sovrano dell’associazione stessa.
L’assemblea, investita dei poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, delibera, in particolare, in ordine a:
· gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento dell’attività sociale;
· la nomina dei componenti il consiglio direttivo e gli emolumenti eventualmente da corrispondere ai membri del consiglio medesimo;
· la nomina dei componenti il collegio dei revisori e gli emolumenti eventualmente di loro spettanza;
· l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
· eventuali spese straordinarie da sostenere;
· le modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto;
· lo scioglimento dell’associazione;
· quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
ARTICOLO 15
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno mediante affissione all’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
ARTICOLO 16
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo, fatta eccezione, in questo caso, per l’approvazione di bilanci o per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ciascun socio non potrà comunque, nella stessa assemblea, rappresentare più di 2 soci.
ARTICOLO 17
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in mancanza di questo dal vicepresidente, in mancanza di entrambi, essa nomina il proprio presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo. In sua assenza, l’assemblea nomina un segretario.
Spetta al segretario dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento in assemblea.
Delle riunioni si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario.
ARTICOLO 18
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all’articolo 21 del Codice Civile.
Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall’assemblea tra i suoi componenti.
Esso provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Le funzioni del Segretario e del Tesoriere possono essere demandate alla stessa persona.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salva apposita delibera dell’assemblea e salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo e all’ammontare della quota sociale e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Il Consiglio, inoltre:
· convoca le assemblee dei soci;
· procede alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e alla loro presentazione all’assemblea;
· predispone il regolamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
· provvede all’individuazione di eventuali dipendenti o collaboratori, fissandone l’inquadramento e la retribuzione;
· assegna incarichi scientifici, tecnici e dirigenziali, oltre quelli previsti in questo Statuto;
· ha facoltà di nominare speciali comitati temporanei, formati da soci e non soci, per l’organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, ecc., rientranti nelle finalità dell’associazione.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 22
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Convoca le riunioni del consiglio direttivo e le presiede.
Cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e, coadiuvato dal segretario, quelle del consiglio direttivo.
Il presidente del Consiglio Direttivo ha l’uso esclusivo della firma sociale, salvo i casi di impedimento o assenza di cui infra.
Provvede alla direzione generale dell’associazione, vigila sul buon andamento di essa coordinandone l’attività, anche in relazione allo svolgimento dell’attività di altre associazioni, società o enti operanti in settori analoghi a quelli indicati al superiore articolo 3 del presente Statuto.
Tra i poteri del presidente, a solo titolo esemplificativo, rientrano:
intervenire in atti di acquisto e vendita di cose mobili in genere; effettuare ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; aprire depositi bancari e postali; emettere e girare assegni sui conti dell’associazione; prelevare somme presso gli istituti di credito, nonché versare con resto; esigere crediti, riscuotere somme, mandati, titoli del Tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie sia dagli istituti di emissione, che dalla Cassa depositi e Prestiti, da Enti Statali e Parastatali e da qualunque ufficio o ente pubblico e privato in genere; riscuotere contributi concessi da enti pubblici; girare per l’incasso effetti cambiari; fare operazioni su conti correnti postali e postagiri; rilasciare quietanze e discarichi; rappresentare l’associazione in tutte le operazioni inerenti la spedizione, lo svincolo o il ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate e assicurate; intimare precetti; assumere e licenziare impiegati e operai; sottoscrivere contratti in genere, previa delibera del consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.
IL VICEPRESIDENTE
ARTICOLO 23
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
IL SEGRETARIO
ARTICOLO 24
Il segretario redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; aggiorna il libro degli associati ed il registro dei membri del Consiglio Direttivo, con indicazione delle singole cariche ricoperte.
Su richiesta del Presidente, può affiancarlo e coadiuvarlo in quelle attività dirette ad esternare la volontà dell’associazione.
IL TESORIERE
ARTICOLO 25
Al Tesoriere compete la gestione della cassa dell’associazione e la conseguente tenuta del libro cassa.
Egli provvede ai pagamenti dietro autorizzazione scritta del Presidente, salvo che per gli importi di piccola entità, intendendo per tali quelli che non superano l’importo di € 100,00 (cento), per i quali provvede direttamente e senza obbligo di autorizzazione o ratifica.
Illustra all’assemblea il contenuto dei bilanci consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo.
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 26
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci dell’associazione.
I libri dell’associazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata richiesta; la richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 27
La gestione dell’associazione è soggetta al controllo di un Collegio di Revisori, composto da 3 membri, prescelti dall’assemblea anche tra i non soci. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
In sede di prima costituzione, la nomina compete ai soci fondatori.
I revisori dovranno accertare la regolarità nella tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione in merito ai bilanci annuali.
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ARTICOLO 28
Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 29
Lo scioglimento dell’associazione, per manifesta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale, è deliberato dall’Assemblea, che provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione delle eventuali attività, privilegiando comunque la destinazione a scopo di beneficenza.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 30
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo con funzioni di presidente dei due membri così designati.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla costituzione del collegio ed il loro giudizio sarà inappellabile.
RINVIO
ARTICOLO 31
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.
ARTICOLO 2 L’associazione ha sede in Siracusa.
ARTICOLO 3 La durata dell’associazione è fissata dalla data dell’atto costitutivo fino al 31 Dicembre 2030 e viene prorogata, di dieci anni in dieci anni, salva apposita delibera di scioglimento, nei 60 giorni successivi alle scadenze suddette, da parte dell’Assemblea, ai sensi dell’art. 29 del presente Statuto.
OGGETTO E FINALITA’ ARTICOLO 4 L’associazione, che non ha fine di lucro, opera nei settori della cultura, dell’istruzione e formazione, dell’ambiente, del turismo, del tempo libero e dello sport.
Si prefigge, in particolare, di promuovere, sviluppare e sostenere le attività di informazione, divulgazione e quelle didattico-formative rivolte al supporto dei processi educativi e formativi e di crescita culturale in senso lato, dei processi di sviluppo turistico, di quelli riguardanti lo sviluppo dell’educazione ambientale, a favorire le pari opportunità, alla tutela dei soggetti e delle componenti della popolazione in situazioni di disagio sociale, a contribuire al processo di educazione alla legalità, con particolare riferimento alle realtà di sottosviluppo esistenti nel nostro paese ed in tutte le aree degli Stati Nazionali, compresi quei paesi definiti in via di sviluppo, di preferenza aventi uno sbocco territoriale sul Mare Mediterraneo.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’associazione può:
· promuovere ed attuare studi e ricerche, organizzare corsi, convegni, conferenze, seminari, dibattiti, mostre, esposizioni, nonché conservare, pubblicare e divulgare i risultati delle iniziative intraprese;
· avviare, organizzare e gestire iniziative e manifestazioni culturali, turistiche, sportive e del tempo libero, a tutti i livelli;
· promuovere ed attuare itinerari didattici, quali supporti specialistici ai percorsi d’istruzione previsti dal sistema scolastico pubblico e privato;
· promuovere ed attuare itinerari culturali, naturalistici, sportivi, con riferimento alle diverse tipologie dei flussi turistici esistenti;
· agire per favorire l’inserimento, anche attraverso la loro formazione, di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione, negli ambiti professionali legati alle attività culturali, turistiche, del tempo libero e dello sport;
· promuovere, nell’ambito delle attività descritte ai punti precedenti, iniziative tendenti a favorire le pari opportunità;
· progettare e gestire interventi mirati alla formazione di figure professionali specifiche nel settore della cultura ed in quello del turismo, nonché tendenti a realizzare la “crescita qualitativa” degli operatori nel settore dell’educazione ambientale e motoria, anche all’interno del sistema scolastico;
· progettare e gestire stages formativi e di aggiornamento rivolti a operatori del settore della cultura, del settore turistico, del tempo libero e dello sport, pubblico e privato, stimolando gli scambi su iniziative analoghe provenienti da altre realtà territoriali, anche estere;
· partecipare, con le proprie competenze e capacità, alle iniziative, alle organizzazioni, agli interventi di altri enti, società e associazioni, riguardanti le attività di cui ai precedenti punti;
· promuovere ed attuare scambi socio-culturali giovanili internazionali nei temi della cultura, del turismo, del tempo libero e dello sport;
· individuare risorse e strumenti normativi presenti nelle legislazioni, comunitaria e non, per lo sviluppo delle aree depresse, e promuoverne l’attuazione;
· promuovere la creazione di centri di documentazione e informazione sulle pubblicazioni e sugli studi riguardanti le attività culturali, quelle turistiche, del tempo libero e dello sport ai vari livelli, formare poli di informazione e documentazione sulle legislazioni in materia di cultura, di turismo, tempo libero e sport, promuovere ed organizzare dibattiti e seminari di lavoro sui temi anzi accennati.
SOCI
ARTICOLO 5
L’associazione ha le seguenti categorie di soci:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari.
ARTICOLO 6
Sono soci fondatori i firmatari dell’atto costitutivo.
ARTICOLO 7
Sono soci ordinari coloro che si iscrivono per partecipare alle attività sociali.
L’ammissione del socio ordinario nell’associazione è subordinata alle seguenti condizioni:
· presentazione della domanda di ammissione sottoscritta dal richiedente e da almeno due soci;
· pagamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
· accettazione senza riserve del presente Statuto.
Entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio Direttivo decide in merito all’accettazione della domanda, ed in caso di rigetto lo motiva con criterio insindacabile.
ARTICOLO 8
Sono soci onorari coloro che, distintisi per meriti culturali o sociali, desiderano portare il proprio contributo alle attività dell’associazione.
Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
I soci hanno diritto:
· di frequentare i locali dell’associazione;
· di usufruire delle strutture sociali e dei servizi approntati dall’associazione nei settori di cui al superiore articolo 4 del presente Statuto, con le modalità ed i limiti che saranno eventualmente dettati in apposito regolamento;
· di proporre iniziative e presentare lavori che, se ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo, potranno essere sostenuti e divulgati dall’associazione.
All’atto dell’iscrizione i soci, per contro, si impegnano a collaborare, nei limiti delle proprie possibilità, all’organizzazione ed allo svolgimento dell’attività dell’associazione.
ARTICOLO 10
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni o morosità.
Le dimissioni vanno presentate al Consiglio Direttivo.
Lo stato di morosità viene deliberato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere.
PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALI
ARTICOLO 11
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
Le entrate dell’associazione sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) dai proventi di manifestazioni, convegni, mostre ed ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento dello scopo sociale;
c) da contributi sia da parte di Enti che di privati;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Il Consiglio Direttivo determina annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’associazione e la quota annuale di iscrizione alla stessa.
E’ comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali.
I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall’associazione.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, ad eccezione che per causa di morte.
ARTICOLO 12
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio dovranno essere predisposti, dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’esercizio successivo.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 13
Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea;
2) il consiglio direttivo;
3) il presidente;
4) il collegio dei revisori.
L’ASSEMBLEA
ARTICOLO 14
L’assemblea dell’associazione, costituita dai soci fondatori ed ordinari, è l’organo sovrano dell’associazione stessa.
L’assemblea, investita dei poteri necessari per conseguire gli scopi sociali, delibera, in particolare, in ordine a:
· gli indirizzi e le direttive generali per lo svolgimento dell’attività sociale;
· la nomina dei componenti il consiglio direttivo e gli emolumenti eventualmente da corrispondere ai membri del consiglio medesimo;
· la nomina dei componenti il collegio dei revisori e gli emolumenti eventualmente di loro spettanza;
· l’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi;
· eventuali spese straordinarie da sostenere;
· le modifiche all’atto costitutivo ed allo Statuto;
· lo scioglimento dell’associazione;
· quant’altro ad essa demandato per legge o per statuto.
ARTICOLO 15
I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo almeno una volta l’anno mediante affissione all’albo dell’associazione dell’avviso di convocazione contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
ARTICOLO 16
I soci possono farsi rappresentare da altri soci anche se membri del consiglio direttivo, fatta eccezione, in questo caso, per l’approvazione di bilanci o per deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri. Ciascun socio non potrà comunque, nella stessa assemblea, rappresentare più di 2 soci.
ARTICOLO 17
L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, in mancanza di questo dal vicepresidente, in mancanza di entrambi, essa nomina il proprio presidente.
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio Direttivo. In sua assenza, l’assemblea nomina un segretario.
Spetta al segretario dell’assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in generale il diritto di intervento in assemblea.
Delle riunioni si redige verbale firmato dal presidente e dal segretario.
ARTICOLO 18
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui all’articolo 21 del Codice Civile.
Per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ARTICOLO 19
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall’assemblea tra i suoi componenti.
Esso provvede alla nomina, al suo interno, del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Le funzioni del Segretario e del Tesoriere possono essere demandate alla stessa persona.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima assemblea annuale.
Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salva apposita delibera dell’assemblea e salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
ARTICOLO 20
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo e all’ammontare della quota sociale e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.
Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 21
Il Consiglio Direttivo, nell’ambito degli indirizzi generali fissati dall’assemblea, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione.
Il Consiglio, inoltre:
· convoca le assemblee dei soci;
· procede alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e alla loro presentazione all’assemblea;
· predispone il regolamento dell’associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
· provvede all’individuazione di eventuali dipendenti o collaboratori, fissandone l’inquadramento e la retribuzione;
· assegna incarichi scientifici, tecnici e dirigenziali, oltre quelli previsti in questo Statuto;
· ha facoltà di nominare speciali comitati temporanei, formati da soci e non soci, per l’organizzazione di manifestazioni, convegni, mostre, ecc., rientranti nelle finalità dell’associazione.
IL PRESIDENTE
ARTICOLO 22
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Convoca le riunioni del consiglio direttivo e le presiede.
Cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea e, coadiuvato dal segretario, quelle del consiglio direttivo.
Il presidente del Consiglio Direttivo ha l’uso esclusivo della firma sociale, salvo i casi di impedimento o assenza di cui infra.
Provvede alla direzione generale dell’associazione, vigila sul buon andamento di essa coordinandone l’attività, anche in relazione allo svolgimento dell’attività di altre associazioni, società o enti operanti in settori analoghi a quelli indicati al superiore articolo 3 del presente Statuto.
Tra i poteri del presidente, a solo titolo esemplificativo, rientrano:
intervenire in atti di acquisto e vendita di cose mobili in genere; effettuare ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; aprire depositi bancari e postali; emettere e girare assegni sui conti dell’associazione; prelevare somme presso gli istituti di credito, nonché versare con resto; esigere crediti, riscuotere somme, mandati, titoli del Tesoro, vaglia, assegni di qualunque specie sia dagli istituti di emissione, che dalla Cassa depositi e Prestiti, da Enti Statali e Parastatali e da qualunque ufficio o ente pubblico e privato in genere; riscuotere contributi concessi da enti pubblici; girare per l’incasso effetti cambiari; fare operazioni su conti correnti postali e postagiri; rilasciare quietanze e discarichi; rappresentare l’associazione in tutte le operazioni inerenti la spedizione, lo svincolo o il ritiro di merci, valori, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate e assicurate; intimare precetti; assumere e licenziare impiegati e operai; sottoscrivere contratti in genere, previa delibera del consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente.
IL VICEPRESIDENTE
ARTICOLO 23
Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
IL SEGRETARIO
ARTICOLO 24
Il segretario redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo; aggiorna il libro degli associati ed il registro dei membri del Consiglio Direttivo, con indicazione delle singole cariche ricoperte.
Su richiesta del Presidente, può affiancarlo e coadiuvarlo in quelle attività dirette ad esternare la volontà dell’associazione.
IL TESORIERE
ARTICOLO 25
Al Tesoriere compete la gestione della cassa dell’associazione e la conseguente tenuta del libro cassa.
Egli provvede ai pagamenti dietro autorizzazione scritta del Presidente, salvo che per gli importi di piccola entità, intendendo per tali quelli che non superano l’importo di € 100,00 (cento), per i quali provvede direttamente e senza obbligo di autorizzazione o ratifica.
Illustra all’assemblea il contenuto dei bilanci consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo.
LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 26
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei soci dell’associazione.
I libri dell’associazione sono visibili da chiunque ne faccia motivata richiesta; la richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI
ARTICOLO 27
La gestione dell’associazione è soggetta al controllo di un Collegio di Revisori, composto da 3 membri, prescelti dall’assemblea anche tra i non soci. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
In sede di prima costituzione, la nomina compete ai soci fondatori.
I revisori dovranno accertare la regolarità nella tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione in merito ai bilanci annuali.
BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
ARTICOLO 28
Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’associazione a spese del richiedente.
SCIOGLIMENTO
ARTICOLO 29
Lo scioglimento dell’associazione, per manifesta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale, è deliberato dall’Assemblea, che provvederà alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione delle eventuali attività, privilegiando comunque la destinazione a scopo di beneficenza.
CONTROVERSIE
ARTICOLO 30
Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre arbitri, amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna delle parti in lite ed il terzo con funzioni di presidente dei due membri così designati.
Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura entro sessanta giorni dalla costituzione del collegio ed il loro giudizio sarà inappellabile.
RINVIO
ARTICOLO 31
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi vigenti in materia.